Reato di molestie

Il Reato di Molestie si configura nel momento in cui si vanno a violare i diritti alla tranquillità di una persona o di un luogo pubblico è quello di molestie. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa indica il dolo generico previsto nel reato di molestie. 

Il reato di molestie è previsto dall’ordinamento italiano e disciplinato dall’art.660 Codice penale. Purtroppo, questa tipologia di reato che fa parte delle violazioni relative all’ordine pubblico e alla tranquillità pubblica, è stato spesso oggetto di numerosi fatti di cronaca.

In questo caso, l’interesse del singolo soggetto alla tranquillità personale riceve di fatto dall’ordinamento una tutela riflessa.

Quando si configura il reato di molestia?

L’art.660 c.p. prevede che, per esserci il reato di molestie, una persona, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con mezzo del telefono, per petulanza o per altre riprovevoli motivazioni, debba arrecare un disturbo a un altro soggetto contro la sua volontà. 

Questo comportamento, ovvero la molestia, viene sanzionato con un’ammenda fino a euro 516,00 ed è punibile anche l’arresto fino a sei mesi.

Per luogo pubblico si intendono tutte quelle situazioni in cui l’accesso è libero, mentre per “aperto al pubblico” si intendono quei luoghi ai quali è possibile accedere solo in alcune circostanze, momenti o in base a dei requisiti.

Nell’ambito delle molestie, il reato si configura quando sussiste il dolo generico, ovvero quando l’atteggiamento del soggetto che arreca danno a un terzo viene condotto in maniera consapevole e con un’intenzione ben precisa. 

Inoltre, è bene specificare che il reato di molestie non è abituale e, quindi, viene considerato tale anche se si riferisce a un singolo episodio. Dunque, basta semplicemente che si svolga una sola volta un danno a un terzo soggetto o ad una pluralità di persone per poter essere denunciati per il reato di molestie. 

Petulanza e reato di molestie, cosa dice la Cassazione

L’art.660 Codice penale introduce il concetto di petulanza come comportamento lesivo e che arreca disturbo a un’altra persona, sottolineando l’atteggiamento d’arroganza e d’invadenza nella sfera di libertà altrui, così come stabilito dall’ex multis cass. pen. 7993/21.

La Corte di Cassazione Penale si è espressa più volte nel definire anche lo stalking (uno dei reati di cui spesso si parla a causa dei tantissimi casi di cronaca) ovvero delle condotte persecutorie e lesive reiterate, tra i comportamenti che possono rientrare nel reato di molestie, come nella sentenza n. 7993/21.

Infatti, questa situazione si verificherebbe soprattutto quando c’è la volontà da parte di un soggetto d’instaurare rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, come continui saluti, messaggi o telefonate, senza che vi sia disponibilità dall’altra parte.

Tuttavia, non vengono invece considerati dei comportamenti perseguibili dalla legge, e quindi non rientrano nelle molestie, i contatti, anche ripetuti, alla ex convivente o ex moglie, se queste non arrecano disturbo e sono fatte per avere aggiornamenti sui figli (Cassazione n. 22152/2015).

Non sono considerate reato ai sensi dell’. 660 c.p., le chiamate continue e ripetute effettuate per motivi di pubblicità e promozione commerciale, anche se ritenute moleste da chi le riceve perché non sussiste il concetto di petulanza. 

Quali sono i casi di oblazione reati di molestie?

L’oblazione è una procedura che permette di evitare un processo penale e di pagare una multa invece di subire un procedimento giudiziario.

Nel caso specifico dei reati di molestie, la possibilità di accedere all’oblazione dipende dalle leggi del paese in cui è stato commesso il reato e dalle specifiche circostanze del caso. In linea di massima, i reati di molestie possono essere ammissibili all’oblazione solo se si tratta di episodi isolati e di lieve entità, che non hanno provocato gravi conseguenze per la vittima. In ogni caso, spetta al giudice valutare se ammettere o meno il reato all’oblazione, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso.

Come viene punito il reato di molestie

Il reato di molestie prevede sia una sanzione pecuniaria, sia l’arresto. Si tratta di una violazione che viene ritenuta un reato complesso e, come tale, è quindi procedibile d’ufficio, anche in assenza della querela o della relativa remissione. 

Inoltre, in alcuni casi, quando ad esempio la molestia viene condotta per via telefonica oppure per e-mail o applicazioni di messaggistica istantanea online, è previsto anche il sequestro preventivo dello smartphone o del mezzo utilizzato per effettuare le telefonate e inviare i messaggi, come previsto dalla sentenza della Cass. n. 5148/1997.