Prescrizione cartelle Equitalia

Quando avviene la prescrizione cartelle Equitalia? Scopriamo in questa guida quanto tempo deve passare per vedere prescritta una cartella di Equitalia. 

La cartella di pagamento viene inviata ai coloro che non sono in regola con il fisco dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tramite questa comunicazione, l’Ente può quindi richiedere il saldo degli importi dovuti ai debitori. 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede regolarmente a effettuare dei controlli, anche sulla base delle segnalazioni degli enti e amministrazioni pubbliche quali l’INPS o i vari Comuni. 

Quando i pagamenti di tasse, tributi di vario genere, ma anche sanzioni amministrative e penali non sono stati riscossi, il debitore riceverà una notifica della cartella di pagamento.

A questo punto, chi ha contratto il debito e ha ricevuto la cartella di pagamento Equitalia, chiamata così per il nome dell’ente che fino al 2017 si occupava della riscossione, ha 60 giorni dalla notifica per effettuare il pagamento. 

La notifica della cartella di pagamento deve contenere alcune informazioni sull’importo da pagare, le modalità e la possibilità di rateizzare la somma o di procedere con il ricorso avverso cartella di pagamento.

Tuttavia, per alcune tipologie di debiti è prevista la prescrizione della cartella di pagamento se trascorre un certo periodo di tempo.

Prescrizione cartella esattoriale: che cos’è

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al debitore la cartella di pagamento per la riscossione degli importi dovuti e non ancora versati. 

Dal giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento parte il calcolo del tempo utile per la prescrizione, ovvero per ottenere l’annullamento completo del debito che si era contratto con l’agenzia. 

È bene specificare che la legge non specifica i termini per la prescrizione della cartella di pagamento, ma sono state le indicazioni fornite dagli interventi della Cassazione a stabilire una sorta di regola generale: la prescrizione va dai 3 ai 10 anni e dipende dalla tipologia di debito.

Cartella di pagamento, tempi per la prescrizione 

Solitamente, i debiti notificati dalle cartelle di pagamento relativi a tasse quali Imu, Irpef, Tari, occupazione del suolo pubblico, Icpa, multe, sanzioni amministrative e tributarie, oltre quelle penali, vengono prescritti in 5 anni. In questa categoria, ai sensi dell’arti. 2498 del Codice civile, rientrano anche i debiti da pagare annualmente o per frazioni più brevi, così come le imposte sui redditi e l’Iva. 

Tutte le cartelle esattoriali relative alle imposte, da quella di bollo a quelle relative alle donazioni, ipoteche e successioni, così come il Canone Rai, vengono prescritte in dieci anni. La cartella di pagamento Equitalia per il mancato pagamento del bollo auto, invece, prevede la prescrizione in tre anni.

Prescrizione cartella di pagamento: come si calcola

La prescrizione della cartella di pagamento viene calcolata dal giorno successivo alla notifica ricevuta dal debitore. Non è previsto l’intervento da parte del Giudice dato che la prescrizione viene compiuta in modo automatico. 

Tuttavia, bisogna sapere che se l’Agenzia dell’Entrate-Riscossione invia ulteriori comunicazioni per l’intimazione di pagamento prima del compimento della prescrizione della cartella esattoriale, i termini si interrompono. In questo caso, quindi, ai fini del calcolo dei tempi per la prescrizione si considera la data dell’ultima notifica. 

Ricorso avverso cartella di pagamento

Il debitore può comunque presentare un ricorso avverso alla cartella di pagamento rivolgendosi a un legale se sussistono alcune condizioni. 

Ad esempio, è possibile opporsi al pagamento delle cartelle esattoriali se queste non sono state mai notificate, se vengono notificate nonostante siano intervenuti i termini per la prescrizione delle cartelle di pagamento. 

In alcuni casi, inoltre, se mancano determinate informazioni sul contribuente o se queste sono errate (per esempio, se è sbagliato il nome o il cognome), allora si può chiedere l’annullamento della cartella di pagamento. 

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