Legge legittima difesa

Nella guida scopriamo nello specifico in che cosa consiste il concetto di legittima difesa, cosa dice la legge, e in quali situazioni si può fare appello a questa.

La legge sulla legittima difesa, nonostante le successive modifiche, come quelle introdotte dalla norma 36/2019, non autorizza le persone a utilizzare le armi in maniera indiscriminata, anche in situazioni di pericolo come nel caso d’intrusione nella propria abitazione o nell’esercizio commerciale di un malintenzionato. 

In realtà, la nuova legge, approvata ormai da qualche anno, è stata indirizzata a limitare la punibilità di coloro che per difendersi causavano morte o lesioni a terzi, ma la normativa prevede comunque alcuni fattori che devono essere valutati per capire se si tratta effettivamente di legittima difesa. 

Ad esempio, sono stati messi dei paletti per sancire che la legittima difesa è valida solo se si tratta dell’unica azione ammissibile, ovvero se non erano ipotizzabili comportamenti alternativi.

Legittima difesa: cosa dice la legge

É l’articolo 52 del Codice penale a disciplinare la legittima difesa: infatti, al comma 1 si afferma che non è possibile punire colui che, costretto per ragioni di assoluta necessità e per difendere il proprio diritto o quello di altre persone abbia commesso un reato, come provocare delle ferite o causare la morte di terzi. 

Ovviamente, questo è valido se l’azione di difesa è coerente con la gravità e il pericolo dell’offesa. 

La difesa, e quindi il comportamento di colui che subisce l’offesa, è ritenuta legittima se viene considerata l’unica scelta possibile e se il danno che viene arrecato all’aggressore è di entità inferiore, pari o leggermente superiore alla minaccia subita. 

Questo vuol dire che sarà il Giudice a dover dare il suo parere sulla necessità, l’inevitabilità e la proporzione della legittima difesa.

Tuttavia, a febbraio del 2006, la legge sulla legittima difesa si è arricchita di un ulteriore comma che è volto a differenziare l’azione di difesa legittima con la semplice vendetta, ovvero quando la reazione di difesa avviene in seguito a una lesione.

Legittima difesa domiciliare: cosa cambia dopo il 2019

Le modifiche introdotte dalla legge 36/2019 sono state previste soprattutto per disciplinare la legittima difesa domiciliare e per rendere questa norma pienamente compatibile con quella del diritto alla vita, come affermato chiaramente dall’art.2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Il nuovo testo sulla legittima difesa stabilisce in maniera più precisa i criteri per i casi di violazione domiciliare, identificando questa situazione quando si è in presenza di un’intrusione accompagnata con violenza, minaccia di uso di armi o di coazione fisica.

La legittima difesa domiciliare è ancora una norma piuttosto controversa. Ad esempio, l’art. 55 c.p. relativo all’ eccesso colposo punisce comunque chi ha una condotta considerata eccessiva per i fatti e le circostanze. 

Questo vuol dire, in pratica, che se qualcuno per difendersi da un’offesa causa la morte di terzi, potrebbe comunque essere accusato di omicidio colposo, anche se ciò è avvenuto per difendersi da un’aggressione o da un’intrusione.

Per chiarire la situazione, è stato poi aggiunto anche in questo caso un ulteriore comma all’art. 55 c.p. che va a mettere dei limiti alla punibilità di chi abbia avuto un comportamento colposo ritenuto eccessivo. 

Ad esempio, può essere considerata legittima difesa il caso della persona che uccide un ladro che si introduce di notte nella sua abitazione, perché questa situazione è considerata di grave turbamento o comunque vedeva la vittima in una situazione di pericolo e svantaggio. 

Oggi, quindi, a stabilire se si tratta di legittima difesa spetta alle capacità e alla discrezionalità del Giudice che deve analizzare in modo approfondito e preciso le circostanze in cui è avvenuta la vicenda e le condizioni della vittima.

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