Cosa prevede il Codice Penale art 416 bis? L’associazione per delinquere si può manifestare in diverse modalità e tra queste c’è proprio quella prevista dall’art 416 cp. Ecco cosa dice!
L’associazione a delinquere che è disciplinata dall’art 416 c p punisce tutte le associazioni di tipo delittuoso che vengono commesse da un numero pari o superiore a tre persone.
L’associazione per delinquere, dunque, si applica a diverse organizzazioni che possono unirsi per fare rapine, spacciare stupefacenti, prostituzione, truffe e così via.
Nell’art 416 cp bis si definisce però una tipologia specifica ossia l’associazione a delinquere per associazione di stampo mafioso.
Ma vediamo nel dettaglio per l’associazione a delinquere significato dell’art 416 codice penale bis! E cosa si intende per associazione di tipo mafioso.
Cosa vuol dire associazione a delinquere di tipo mafioso?
Secondo quanto riportato dall’articolo 416-bis del Codice Penale l’associazione di tipo mafioso prevede che chiunque faccia parte di un gruppo affiliato e che commette attività mafiose venga punito con la reclusione.
Coloro che promuovono, dirigono, organizzano un’associazione a delinquere di stampo mafioso con tre o più persone, sono tra l’altro puniti con una pena maggiore rispetto a quella base.
L’associazione di tipo mafioso definisce che coloro che ne fanno parte si avvalgono di strumenti quali la forza dell’intimidazione, del vincolo associativo e della condizione d’essere assoggettati all’omertà che porta a commettere delitti.
Acquisendo in modo diretto oppure indiretto la gestione o il controllo di: attività economiche; concessioni; autorizzazioni; appalti; servizi pubblici; al fine di generare un profitto oppure un vantaggio per sé o per gli altri.
L’associazione di stampo mafioso armata
Quando si parla di associazione mafiosa armata si applica una pena detentiva maggiore come previsto dal primo comma dell’articolo 416 del Codice Penale.
L’associazione viene considerata armata nel momento in cui i partecipanti hanno disponibilità di conseguire delle finalità per l’associazione di materie esplodenti oppure di armi, anche quelle che vengono occultate e tenute in una zona di deposito.
Aumento di pena in caso di controllo di attività finanziate dalla mafia
Se si gestiscono attività mafiose che permettono agli associati di assumere e mantenere il controllo è possibile finanziare in tutto oppure in parte con il prezzo, prodotto ottenendo profitti dalle attività delittuose commesse, le pene stabilite sono definite aumentate di un terzo alla metà rispetto a quelle previste normalmente.
Nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato delle cose che ne sono: prezzo, prodotto profitto e che costituiscono l’impiego.
Decadono anche il diritto delle licenze di commercio, ingrosso, e tutti i diritti che sono inerenti o prevedono le iscrizioni ad albi degli appaltatori di opere e di forniture pubbliche del quale il condannato fosse titolare.
Le disposizioni si applicano a tutte le associazioni mafiose, qualunque sia il loro nome locale, che si avvalgono con la forza e con il vincolo associativo di perseguire scopi che corrispondono a quelli di un’associazione di stampo mafioso.
Differenze con l’associazione a delinquere
A differenza dell’associazione a delinquere tradizionale, la disposizione in esame si differenzia per le finalità. In quanto oltre alla commissione dei delitti, l’associazione in esame persegue anche delle finalità lecite che si avvalgono del mezzo della forza di intimidazione. Di conseguenza è necessaria la presenza di una delle finalità indicate dalla norma per l’associazione mafiosa.
Associazione a delinquere pena per l’art. 416 bis
In caso di associazione a delinquere a stampo mafioso è necessario per l’art. 416 bis che la pena venga aumentata rispetto a quella tradizionale che per gli associati va da 1 a 4 anni e per i capi dai 3 ai 7 anni. Infatti, in caso di associazione mafiosa la pena va dai 10 fino ai 15 anni.