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Di Loredana Morandi (del 26/08/2007 @ 12:43:01, in Economia, linkato 445 volte)

I rischi del download illegale

Il logo di uno dei più celebri programmi di interscambio online (Flickr - Onion83)

Non si illudano gli aficionados del P2P illegale: scaricare gratuitamente mp3, film e software protetti da copyright, è ancora attività a rischio. Ce lo hanno confermato, all’indomani della storica  sentenza (n. 149/07) della Cassazione che ha assolto due ragazzi del Politecnico di Torino, quasi tutti gli avvocati che abbiamo consultato. La Corte, ci hanno detto, fa chiarezza – dal punto di vista penale - su un’ipotesi di reato avvenuto nel 1999, prima dell’entrata in vigore della cd Legge Urbani, che ha modificato in senso restrittivo (per i downloader) la normativa n. 633/41 sul diritto d’autore. Non costituisce in sostanza un precedente. Vale per il passato.

Scaricare e (a maggior ragione) uplodare è attività illegale, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l’intenzione, secondo la legge Urbani, di «trarne profitto». Una dicitura giuridica che, secondo l’interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali – anche a uso esclusivamente personale – configura un profitto individuale: il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani.

Certo, la questione, oltre che giurispridenziale, è politica. O meglio, è legata alla lettera della normativa, ma – caso per caso – i giudici sono chiamati anche a inquadrare la logica del legislatore, in un contesto in rapida trasformazione tecnologica, dove le due lobby, quella del «copyleft» e quella delle major, si fanno sentire eccome. Anche a colpi di pareri giurisprudenziali. Leggetevi, ad esempio, l’opinione dell’ Avv. Carlo Blengino, su

Altalex.com, il portale dove vengono pubblicate tutte le sentenze che fanno giurisprudenza. Come si vede, la questione è aperta. Il dibattito giurisprudenziale è in corso. Nessuno può cantare vittoria: né le major né i partigiani del copyleft, tra cui spiccano l’ex ministro Roberto Maroni e il cantautore Antonello Venditti.

Al di là del dibattito giurisprudenziale, per ora in Italia chi scarica e mette a disposizione file protetti da copyright, rischia poco. Le cause penali sono ancora troppo poche per definire un’interpretazione giurisprudenziale dominante. I server su cui si appoggiano i file scambiati con il P2P sono spesso localizzati all’estero. Chi si sobbarca costi di questa natura quando a commettere il reato sono semplici navigatori, dalle mura domestiche? E - anche secondo le major – le difficoltà tecniche a rintracciare (e poi fare causa) i downloader illegali rendono le azioni rare e, certamente, antieconomiche. Dal punto di vista penale, però, sembra assodato che l’attività di semplice download sia perseguibile, con una sanzione amministrativa (152 euro per file illegale), mentre

quella di file-sharing (cioé quella che fanno tutti i downloader online, attraverso una serie di programmi P2P come Emule o Xtorrent) è di fatto attività punita penalmente, con sanzioni che vanno dai 6 mesi ai tre anni, qualora vi siano intenzioni di trarne profitto. Affrontare la questione esclusivamente sul piano legale è però riduttivo. Perché la giurisprudenza sta muovendo soltanto i primi passi su un terreno, quello tecnologico, che corre assai più delle leggi. Intanto, sul piano del diritto civile, coloro che si sentono danneggiati possono chiedere i danni. Anche agli studenti di Torino.

FONTI

  • Legge sul diritto d’autore
  • Gli articoli chiave
  • La sentenza della Terza Corte di Cassazione
  • Decreto Urbani
  • Il parere dell’avvocato copyleft
  • Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
     
    Di Loredana Morandi (del 01/08/2007 @ 16:56:07, in Magistratura, linkato 294 volte)

    Associazione Nazionale Magistrati
    La Giunta Esecutiva Centrale

    Sul caso Rignano: rispettare elementari regole di deontologia professionale.


    Per la portata dei contrapposti interessi che sono chiamati in causa  (la libertà, l’onore,  la posizione professionale degli indagati e le esigenze di salvaguardia e di tutela di bambini in tenerissima età) il procedimento in corso sul caso di Rignano è straordinariamente delicato e difficile.

    Proprio per questo è necessario che tutti gli attori del procedimento - senza rinunciare a nessuna delle loro prerogative ed esercitando con pienezza tutte le facoltà che la legge processuale gli assegna – rimangano aderenti e fedeli  ai criteri di deontologia professionale che,  unitamente al rispetto delle procedure, possono garantire lo svolgimento più proficuo degli accertamenti in corso.

    Pur non entrando, come è suo costante costume, nel merito di un procedimento che conosce,  al pari di tutti, solo attraverso i resoconti della stampa,  la Giunta dell’associazione rileva che ad alcuni difensori degli imputati risultano attribuite dalla stampa (senza che si conoscano smentite) espressioni che si collocano del tutto al di fuori della fisiologia del processo, anche il più aspro ed arduo, e di ogni corretta dialettica processuale.

    Ci si riferisce in particolare ad affermazioni di difensori che avrebbero definito “inaccettabile” e “vergognoso” lo svolgimento della procedura, affermando tra l’altro che uno dei  minori ascoltati è divenuto “ostaggio del perito e del giudice”.

    Si tratta di comportamenti che non hanno precedenti e riscontri negli ordinamenti dei paesi avanzati (siano essi di cultura anglosassone o dell’Europa continentale)  che impongono agli avvocati di osservare precise regole deontologiche e di non immettere ulteriore animosità in vicende processuali già di per sé difficili, rispettando il compito ed il lavoro del giudice e dei periti (i cui esiti potranno censurare dinanzi ai giudici delle successive istanze).

    Un giudice o un magistrato del pubblico ministero che usassero le espressioni prima riferite nei confronti di un avvocato sarebbero - giustamente - oggetto di aspre censure e passibili di provvedimenti disciplinari.

    Agli avvocati, protagonisti essenziali del processo, si può e si deve chiedere lo stesso livello di correttezza nello svolgimento della loro indispensabile attività difensiva.

    Altrimenti si corre il rischio che il procedimento degradi a scontro animoso, smarrendo la via maestra del rigoroso accertamento dei fatti, e che il doveroso silenzio serbato dal giudice (esclusivamente impegnato nella sua  attività) lo faccia apparire, agli occhi degli osservatori meno addentro alle cose di giustizia, come effettivamente meritevole delle pesanti espressioni usate nei suoi confronti.

    Roma , 1 agosto 2007
    La Giunta dell’ANM

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