Una proposta a firma Raffaele Lauro vuole potenziare le pene già previste dall’articolo 303 del codice penale, se si istiga dal web.
Sono 54 i senatori del Popolo delle Libertà firmatari con Raffaele Lauro del disegno di legge che prevede il carcere da 3 a 12 anni per chi, comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a “commettere i reati puniti dall’articolo 593″ del Codice Penale. La proposta prevede un’aggravante: «se il fatto è commesso avvalendosi dei mezzi di comunicazione telefonica o telematica -si legge nell’articolato del dd l- la pena è aumentata».
PERICOLO INTERNET – Gli articoli 115 e 414 del Codice penale, spiega Lauro, non sono ‘aggiornati ‘rispetto alle potenzialità espresse dalla rete: «appare dunque di tutta evidenza -sottolinea- la necessità di intervenire per via legislativa prevedendo un’incriminazione finalizzata ad arginare il pericoloso, diffuso fenomeno di coloro che inneggiano alla violenza sulle persone, specialmente attraverso interventi mediatici o telematici». «È necessario -prosegue Lauro- introdurre una fattispecie penale che punisca il comportamento di chi, tramite discorsi, espressioni, scritti, interventi, utilizzando internet o i social network, o tramite altri mezzi mediatici o informatici, istighi a commettere un delitto contro la vita e l’incolumità individuale o fa apologia degli stessi delitti».
NIENTE CENSURE – La fattispecie di reato che i senatori del Pdl vogliono introdurre nel Codice penale è modellata, spiega Lauro, sull’articolo 303 (Pubblica istigazione e apologia), che però riguarda solo i delitti contro personalità internazionali e dello Stato. «Una soluzione di questo tipo -sottolinea l’esponente del centrodestra- non potrebbe essere soggetta a censure connesse alla possibile lesione al diritto alla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’articolo 21 della Costituzione: se così fosse, non potrebbe considerarsi costituzionalmente compatibile neanche la fattispecie prevista dall’articolo 303 del Codice penale, che punisce l’istigazione a commettere un delitto meno grave rispetto a quelli contro la vita e l’incolumità delle persone».
L’OMISSIONE DI SOCCORSO – Ad una prima analisi, però, pare strana e originale l’idea del PdL: l’articolo 593 del codice penale si riferisce all’omissione di soccorso: è “un reato omissivo proprio, nel quale il legislatore viene a reprimere il mancato compimento di una azione giudicata come doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza di tale omissione”. E’ probabile che ci sia stato un errore di trascrizione, e l’articolo su cui lavorare sia invece il 303, correttamente citato nel seguito del testo.
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